AVVISO
Presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale dalle liste e dai candidati alla Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 8 e 9 giugno 2024
RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI CANDIDATI
I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, anche se non risultati eletti, hanno l’obbligo di presentare, entro tre mesi dalla proclamazione, una dichiarazione di rendiconto delle spese elettorali sostenute o una dichiarazione negativa.
Tali disposizioni sono previste dalle norme : art. 7 c. 6 e 7 della Legge n. 515/93 e art. 13, c. 6, lett. a) della Legge n. 96/2012. In particolare si trascrivono di seguito le norme di riferimento:
Legge n. 515/93 art. 7 c. 6 e 7
6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione , oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.(7)(12)(17) ((20))
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. AGGIORNAMENTO (20)
Legge n. 96/2012 art. 13, c. 6, lett. a)
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:
a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
b) articolo 11;
c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; ((gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;))
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Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.
Tale dichiarazione deve essere presentata:
- al Collegio di Garanzia Elettorale/ Ufficio Elettorale presso la Corte di Appello di Catanzaro
- al Presidente del Consiglio Comunale di Montalto Uffugo mediante consegna a mani al protocollo , oppure tramite pec all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La modulistica è anche disponibile sul sito del Comune di Montalto Uffugo
L’utilizzo dei modelli predisposti dall’Ufficio Elettorale Comunale è facoltativo.
Dalla Residenza Comunale 18.06.2024
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri