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LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le necessarie fotografie, presentate personalmente dell’interessato.

Su richiesta dell’interessato, le fotografie possono essere legalizzate anche dall’Ufficiale d’Anagrafe incaricato dal Sindaco.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

DOCUMENTI NECESSARI

Esibizione del documento di identità (o di riconoscimento) da parte del soggetto che richiede la legalizzazione della fotografia. La persona interessata alla legalizzazione deve presentarsi personalmente all’Ufficiale di Anagrafe per il riconoscimento.

TEMPO DI EROGAZIONE

La legalizzazione è immediata.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

Sono previsti i diritti di segreteria nella misura di € 0,26.

PROCEDIMENTO

Il procedimento consiste nell'attestazione, da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, che una immagine fotografica corrisponde ad una persona di cui si accerta l’identità, riportandone i dati anagrafici della stessa.

Esso si articola in più fasi:

  • identificazione del richiedente mediante esibizione del documento di identità/riconoscimento;
  • acquisizione della fotografia (recente);
  • rilascio dell’attestazione contenente la fotografia legalizzata ed i dati anagrafici del soggetto cui la foto si riferisce.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 34 del D.P.R. n. 445/2000