La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano sostanze chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. In seguito a un incidente in un insediamento industriale è infatti possibile che si sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, un’esplosione, con il coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica, con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso e danni immediati o differiti all’interno e all’esterno dello stabilimento.
Un incidente industriale può, quindi, provocare danni alla salute e all’ambiente. Gli effetti sulla salute in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, della durata d’esposizione e dalla dose assorbita. Gli effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera da parte delle sostanze tossiche.
Gli effetti sulle cose riguardano invece principalmente i danni alle strutture. Le conseguenze di un incidente industriale possono essere mitigate dall'attuazione di piani di emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono anche misure di autoprotezione per la popolazione potenzialmente interessata dallo scenario incidentale.
Gli Impianti industriali presenti sul territorio di Montalto Uffugo (CS):
Ditta ButanGas S.p.A.
Loc. S.Antonello del Comune di Montalto Uffugo (CS)
Ditta GarganoGas S.R.L.
Via Santa Rita, 4 del Comune di Montalto Uffugo (CS)
COME AFFRONTARE L’EMERGENZA
Per ridurre al minimo il rischio industriale sono necessarie la collaborazione di molti e l’attenzione di tutti. E’ essenziale che ognuno di noi sappia a quali rischi è esposto e che cosa può fare per proteggere se stesso e gli altri.
Le informazioni qui riportate sono parte di una campagna che ha lo scopo di fornire alcune sintetiche indicazioni sui rischi, sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere in caso di incidente. Infatti la Protezione Civile diventa impresa efficace ed efficiente quando è attività continua e quotidiana di prevenzione, previsione, riduzione dei rischi, oltre che attività di intervento e soccorso. Perciò essa è impresa comune di amministratori, aziende, sindacati, gruppi di volontari, ecc. fino ai singoli cittadini, che si impegnano insieme per rendere la propria comunità sicura.
IL RISCHIO
Si intende per rischio la possibilità di conseguenze dannose a seguito di circostanze non sempre prevedibili. Pertanto il rischio è la possibilità e non la certezza che un certo evento dannoso accada.
Gli eventi dannosi possono essere originati da:
- Eventi naturali: alluvioni, terremoti, incendi…
- Eventi antropici: incendi, esplosioni, inquinamenti, rilascio di sostanze pericolose.
Il rischio esiste sempre. Non è possibile ridurlo a zero. Per ridurre il rischio è essenziale conoscerlo, prendere precauzioni, e sapere come comportarsi in caso che l’evento incidentale si verifichi.
L’uso industriale di sostanze chimiche può originare incidenti con possibili conseguenze anche all’esterno delle aree produttive, quali:
- scoppio di serbatoi,
- rottura di contenitori o tubazioni,
- dispersione di sostanze tossiche,
- accensione di una miscela,
- eventi indotti (causati cioè da agenti esterni quali fulmini, sismi, inondazioni, ecc.).
Le conseguenze associate ai diversi eventi possono essere:
- Incendio: comporta fiamme, produzione di calore, sviluppo di prodotti di combustione (gas tossici, gas corrosivi);
- Esplosione: comporta onde di pressione, proiettili, calore, sviluppo di gas tossici o corrosivi;
- Rilascio di sostanze tossiche: concentrazione pericolosa in aria o in acqua, inquinamento ambientale, pericolo per la popolazione o per la fauna.
Un’azienda è classificata a rischio di incidente rilevante, ai sensi delle vigenti normative, se ha in deposito o in lavorazione sostanze pericolose oltre determinate soglie.
Non è il caso comunque di preoccuparsi.
Il rischio è mantenuto basso, grazie a standard di sicurezza consolidati mediante i quali gli impianti di produzione sono stati progettati e costruiti. Inoltre la gestione è affidata a personale esperto ed addestrato a fronteggiare eventuali emergenze e la sicurezza è garantita anche dalle strumentazioni di controllo, di allarme e di blocco automatico. Da ultimo, tali aziende sono sottoposte ad adempimenti e controlli pubblici.
LA LEGGE
Tutti i Paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia, si sono dotati di una normativa che garantisce alla popolazione una certa sicurezza. La legislatura italiana regolamenta tutta una serie di attività all’interno delle industrie con norme atte a conoscere, valutare, eliminare e prevenire tutti i possibili rischi che possono verificarsi riducendone le conseguenze. In particolare le aziende, che per le proprie caratteristiche possono dar luogo ad eventi incidentali di notevole entità, sono obbligate a comunicare alle autorità competenti una scheda, al fine di informare la popolazione circa i possibili rischi, le precauzioni ed i comportamenti da adottare in tali evenienze.
In Italia la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 334/99 (Seveso-bis), che ha abrogato le disposizioni precedenti, tra cui il D.P.R. 175/88 – Legge Seveso (escluso l’art.20) e la Legge 137/97.
LA DIRETTIVA SEVESO-BIS
Il D.Lgs 334/99 si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nel decreto stesso. Viene definito incidente rilevante un evento quale un’emissione, un incendio o un esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno dei suddetti stabilimenti, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Obblighi del gestore. Il gestore dello stabilimento deve farsi carico in prima persona della gestione del rischio. In particolare ha l’obbligo di:
- identificare tutti i rischi presenti e possibili;
- adottare le misure di prevenzione e sicurezza;
- effettuare periodiche verifiche;
- predisporre i piani di emergenza interna;
- informare e formare i lavoratori;
- informare le autorità competenti.
Per quanto riguarda l’ultimo punto i gestori devono trasmettere una Scheda d’Informazione a Ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco. La Scheda contiene le seguenti informazioni:
- Sezione 1: Informazioni di base sull’azienda, l’attività e la localizzazione; riferimenti aziendali e nominativi per informazioni sui rischi presenti e le misure di prevenzione e sicurezza previste all’interno dello stabilimento;
- Sezione 2: Informazioni circa gli uffici dell’amministrazione pubblica incaricati dell’informazione sui rischi rilevanti e dell’organizzazione delle emergenze esterne;
- Sezione 3: Informazione generale sulle attività produttive o di deposito svolte dall’azienda;
- Sezione 4: Informazione su sostanze e preparati pericolosi presenti nel ciclo di lavorazione che possono produrre rischio rilevante;
- Sezione 5: Informazione di base sui tipi di incidente e sulle sostanze che possono essere coinvolte;
- Sezione 6: Informazione sugli effetti degli incidenti ipotizzabili negli stabilimenti/depositi e le relative misure previste dall’azienda;
- Sezione 7: Informazione sull’organizzazione delle emergenze;
- Sezione 8: Informazioni per le autorità competenti atte all’identificazione esatta di ogni singola sostanza o preparato (caratteristiche chimico-fisiche, eco-tossicologiche; etichettatura, ecc.);
- Sezione 9: Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali previsti.