Sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 32, comma 2, lettera a e dall'Art. 10, comma 5 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Secondo l’ANAC per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell’art. 1, c. 15, della L. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.
Questa Amministrazione, non essendo provvista di contabilità analitica (non obbligatoria per gli enti locali), valorizza la sezione “costi contabilizzati” con la pubblicazione dei Prospetti dei Costi per Missione dei rendiconti di gestione.
Documentazione anni pregressi in allegato.