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RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE STORICA

Il certificato storico (detto anche “originario”) si differenzia dal normale certificato anagrafico poiché “fotografa” una situazione non corrente ma passata. Per tale motivo esso non viene emesso immediatamente ma va “costruito” dall’Ufficiale d’Anagrafe utilizzando le notizie conservate nella documentazione d’archivio (ad esempio, i c.d. “fogli di famiglia”).

Tra i più richiesti si ricorda lo stato di famiglia originario (anche detto “Certificato storico di Stato di famiglia”): è un certificato anagrafico in cui si attesta quale era la composizione del nucleo familiare originario, cioè la composizione di una famiglia ad una determinata data, prima che, ad esempio, i figli si sposassero o, comunque, andassero a vivere altrove.

I certificati storici sono necessari, tra l’altro, quando si deve dimostrare quali sono gli eredi di un defunto; in questo modo, infatti, è possibile risalire a tutti i discendenti che, verosimilmente, concorreranno alla divisione dell’eredità. Oppure si utilizza il certificato storico quando si deve dimostrare per quanti anni si ha avuto residenza in un determinato Comune, indicando, nel corpo del certificato, tutti i cambi di indirizzo che si sono succeduti nel tempo.

DOCUMENTI NECESSARI

Esibizione del documento di identità (o di riconoscimento) da parte del richiedente il certificato

TEMPO DI EROGAZIONE

Il certificato viene rilasciato al richiedente entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta presentata allo sportello (oppure con modalità informatica) previa versamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.

Nel caso di richieste particolarmente complesse, per il numero delle posizioni da controllare o dei “fogli di famiglia” da consultare, il termine di cui sopra sale fino a 10 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della richiesta.

COSTO E MODALITA’

Il certificato anagrafico storico sconta l'imposta di bollo (16,00 Euro) fin dall'origine. A tale importo va aggiunto il costo di Euro 5,16 (per diritti di segreteria) per ogni componente della famiglia oggetto di certificazione.

Le esenzioni sono previste nei casi specifici elencati all'interno della Tabella B allegata al DPR 642/1972.

In caso di esenzione dal bollo è comunque dovuto l'importo relativo ai diritti di segreteria (2,58 Euro per ogni componente della famiglia) a meno che specifiche disposizioni normative prevedano l’esenzione anche dai diritti di segreteria.

PROCEDIMENTO

Il procedimento si articola in più fasi:

  • l’Ufficiale d’anagrafe controlla il documento di identità/riconoscimento del richiedente;
  • viene richiesta al cittadino l’esatta compilazione della richiesta di certificazione con i dati anagrafici (completi, se conosciuti) del soggetto al quale si riferisce la certificazione;
  • viene richiesto di specificare a chi è destinato il certificato (se si tratta di un soggetto pubblico o privato). Infatti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 183/2011, se trattasi di un soggetto pubblico oppure un privato gestore di un pubblico servizio, la

certificazione non può essere emessa essendo obbligatorio l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 (c.d. “autocertificazione”);

  • viene richiesto il pagamento, se dovuto, dell’imposta di bollo e/o dei diritti di segreteria.

 

Link Esterni

Normativa dii Riferimento

Art. 33 del Regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989)