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AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

L’autenticazione della sottoscrizione (meglio nota come “autentica di firma”) è il procedimento con il quale l’Ufficiale d’Anagrafe provvede ad attestare che la firma, apposta dal cittadino in calce ad un’istanza oppure ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è autentica, in quanto la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza previo accertamento dell’identità del soggetto dichiarante.

L’attestazione di autenticità della firma viene redatta e firmata dall’Ufficiale d’Anagrafe in calce all’istanza o alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a lui presentata dal cittadino.

DOCUMENTI NECESSARI

Esibizione del documento di identità (o di riconoscimento) da parte del soggetto che richiede l’autenticazione della sottoscrizione

TEMPI DI EROGAZIONE

L’autenticazione della firma è immediata.

l’Ufficiale d’Anagrafe riceve la sottoscrizione del dichiarante e, di seguito, attesta che essa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando la modalità di

identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e vi appone la propria firma ed il timbro dell’ufficio.

COSTO E MODALITA’

Per l’autenticazione della sottoscrizione è prevista l’applicazione dell'imposta di bollo (16,00 Euro) e dei diritti di segreteria (0,52 Euro).

Le esenzioni sono previste nei casi specifici elencati all'interno della Tabella B allegata al DPR 642/1972.

In caso di esenzione dal bollo è comunque dovuto l'importo relativo ai diritti di segreteria (0,52 Euro), a meno che specifiche disposizioni normative prevedano l’esenzione anche dai diritti di segreteria.

PROCEDIMENTO

Il procedimento si articola in più fasi:

  • identificazione del richiedente mediante esibizione del documento di identità/riconoscimento;
  • individuazione del soggetto destinatario della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) o dell’istanza. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 445/2000, l’autenticazione della sottoscrizione è prevista soltanto in due casi:

- quando la dichiarazione è diretta ad un soggetto privato oppure;

- quando è diretta ad un soggetto pubblico o ad un privato gestore di un pubblico servizio, al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può avere ad oggetto fatti che ancora debbano accadere. Inoltre, non può essere oggetto di autenticazione di firma (ex art. 21 DPR 445/2000) nel caso in cui faccia riferimento ad assunzioni di impegni, accettazioni e/o rinunce di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti

tra privati. In questi casi la competenza è del Notaio.

  • autenticazione della sottoscrizione da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe e riscossione, se dovuti, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

 

Link Esterni

Normativa di Riferimento

Art. 21 del D.P.R. n. 445/2000