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AUTENTICAZIONE DI COPIA

L’autenticazione di copie, totali o parziali di atti e documenti, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale, o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, oppure anche dall’Ufficiale d’Anagrafe

L’operazione di autenticazione di copia è sottoposta alla normativa vigente in materia di imposta di bollo e consiste nell’attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

DOCUMENTI NECESSARI

Esibizione del documento di identità (o di riconoscimento) da parte del soggetto che richiede la l’autenticazione della copia.

TEMPO DI EROGAZIONE

L’autenticazione della copia è immediata tranne nell’ipotesi in cui venga richiesta l’autenticazione di un numero elevato di copie. In tale caso, al fine di garantire la normale fruibilità del servizio di sportello, l’Ufficiale d’Anagrafe concorda con il cittadino la data per il ritiro delle copie autenticate.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Al richiedente l’autenticazione di copia viene richiesta una marca da bollo da Euro 16,00 da applicarsi sulla copia autenticata (se le copie da autenticare superano le 4 facciate, è necessario applicare un'altra marca da bollo).

Sono dovuti anche i diritti di segreteria nella misura di 0,52 Euro.

PROCEDIMENTO

Il procedimento si articola in più fasi:

  • identificazione del richiedente mediante esibizione del documento di identità/riconoscimento;
  • prima di procedere all’autenticazione della copia, l’Ufficiale d’Anagrafe deve verificare “ictu oculi” l’esistenza dell’originale dal quale la stessa è tratta. E’ quindi indispensabile esibire l’originale allo sportello. Non è possibile autenticare una copia

già autenticata;

  • l’Ufficiale d’Anagrafe, verificata l’esistenza dell’originale, procede ad autenticare la copia ad esso presentata apponendovi apposita “attestazione di conformità con l’originale”

Link Esterni

Normativa di Riferimento

Artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000