E’ elettore il cittadino italiano che ha compiuto il 18esimo anno di età e che non è incorso nelle cause ostative previste e consistenti in:
- essere condannato a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea per il tempo previsto;
- essere sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi e limitatamente al periodo da questi previsto, a misure di sicurezza detentiva, libertà vigilata o divieto di soggiorno od a particolari misure di prevenzione.
Il possesso dei requisiti è documentato attraverso l'acquisizione (e la conservazione nel fascicolo personale dell'elettore) del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario.
Il diritto elettorale viene esercitato attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali nel comune di residenza anagrafica.
Aggiornamento delle liste
Il corpo elettorale necessita di aggiornamenti che vengono eseguiti in periodi prestabiliti attraverso procedure complesse chiamate revisioni.
Con le due revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, vengono iscritti nelle liste elettorali coloro che compiranno la maggiore età nel semestre successivo ed eliminati dalle liste coloro che sono stati cancellati dall'anagrafe o dall'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) rispettivamente per irreperibilità accertata ed irreperibilità presunta.
Con le due revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, vengono invece apportate variazioni che non comportano valutazioni di sussistenza della capacità elettorale, riguardando piuttosto la conseguenza sul diritto elettorale di specifici fatti/evenienze. Rientrano in questa categoria le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto, trasferimento in altro comune, rettifica delle generalità, le iscrizioni per acquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, immigrazione da altro comune, rettifica di generalità e le variazioni della sezione elettorale per cambio di abitazione all'interno del comune.
In caso di elezioni è inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria, da eseguirsi - sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni poi le iscrizioni) - al 45° giorno antecedente le consultazioni
Coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti successivamente alla revisione dinamica straordinaria, manterranno quindi l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza fino alla prima revisione utile. Questi elettori quindi dovranno esercitare il loro diritto di voto nel comune di provenienza.
Come fare
L'iscrizione/cancellazione/variazione avviene d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, comprovate - quando ricorre il caso - dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del comune di provenienza o, di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria.
Pubblicità e Ricorsi
Revisioni semestrali: entro l'11 di aprile e l'11 di ottobre di ogni anno, il Sindaco - tramite manifesto - comunica la formazione degli elenchi (dei quali può essere chiesta la visione) dei nuovi iscritti che compiranno 18 anni nel semestre successivo e dei cancellati per irreperibilità, ed invita chiunque ne abbia l'interesse, a presentare ricorso scritto in carta semplice, rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre. Il ricorrente che impugna una iscrizione deve dimostrare di aver notificato il ricorso alla parte interessata entro i 5 giorni successivi alla presentazione dello stesso.
Revisioni Dinamiche: in ordine agli iscritti e cancellati per emigrazione, morte, perdita/acquisto della capacità elettorale ecc. chiunque ne abbia l'interesse, può presentare ricorso scritto in carta semplice, entro 10 giorni della data di notifica della decisione adottata o, della data di deposito della decisione: data della quale il Sindaco dà notizia tramite manifesto da affiggersi rispettivamente nei periodi compresi tra il 1° ed il 5 febbraio ed il 1° ed il 5 Agosto di ogni anno.
Notizie utili
I tempi delle revisioni elettorali sono fissi e prestabiliti, per i trasferimenti definiti nell'immediatezza delle consultazioni elettorali o referendarie, è pertanto possibile che l'iscrizione nelle Liste non si perfezioni in tempo utile a consentire l'esercizio del voto nel Comune di nuova residenza.
In caso di trasferimento da altro Comune, una volta definita la pratica anagrafica, alla prima revisione elettorale utile si provvederà all'iscrizione nelle Liste Elettorali, previa cancellazione dalle liste del Comune di provenienza.
Neo-elettori
Possono esercitare il diritto di voto coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età al primo giorno di voto della consultazione elettorale. Il corpo elettorale del turno di voto di ballottaggio per le elezioni comunali o provinciali è lo stesso del primo turno, sono quindi esclusi coloro che hanno compiuto la maggiore età nel periodo intercorrente tra i due turni di voto.
Liste Aggiunte relative alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Valle d'Aosta
Poiché in queste regioni il diritto di voto per le elezioni Amministrative è riservato a coloro che hanno maturato un periodo minimo di residenza, nel tempo intercorrente tali elettori restano iscritti nelle apposite liste aggiunte del comune di provenienza, allo scopo di poter eventualmente partecipare alle elezioni per il rinnovo dei consigli Comunali, Provinciali e Regionali nel cui territorio è compreso il comune medesimo. In questo caso viene rilasciata una Tessera Elettorale valida per quelle sole elezioni.
Liste Aggiunte dei cittadini degli altri stati membri dell'Unione Europea
I cittadini degli stati membri dell´unione: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria residenti in Italia possono richiedere, presso il proprio Comune di residenza, l´iscrizione in apposite liste elettorali per l´elezione del Parlamento Europeo e/o per le elezioni comunali. In attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 93/109/CE, il decreto legislativo n. 408 del 24/06/1994, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto al voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini membri dell´Unione Europea che risiedono in Italia: In attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 94/80/CE, il decreto legislativo n. 197 del 12/04/1996, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto al voto e di eleggibilità degli stessi alle elezioni comunali e circoscrizionali.
Link esterni
Normativa di riferimento:
- direttiva della Comunità Europea n. 93/109/CE
- decreto legislativo n. 408 del 24/06/1994
- direttiva della Comunità Europea n. 94/80/CE
- decreto legislativo n. 197 del 12/04/1996