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DIRITTO VOTO ASSISTITO - AVD

VOTO ASSISTITO

Descrizione del Servizio

Chi
Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto. Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità fisica i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l'autonoma espressione del diritto al voto. Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Come
Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al Comune di iscrivere nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice “AVD” sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico.
Non ci sono scadenze.

La persona interessata o altra persona per suo conto deve presentare all’ufficio Elettorale del comune di Montalto Uffugo, p.za F. De Munno , tel.0984-9294215

  • richiesta tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito “AVD”;
  • tessera elettorale personale del richiedente;
  • certificato medico rilasciato dall'Ufficio di Medicina Legale della A.S.P. di appartenenza che attesti l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore”.

Per gli ELETTORI NON VEDENTI è necessario esibire il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall' I.N.P.S. nel quale sia indicata la categoria generica "invciv" ed apposita documentazione sanitaria, rilasciata da Medico Legale ed attestante l'impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto, o il libretto nominativo di pensione precedentemente rilasciato dall' I.N.P.S. o dal Ministero dell'Interno nel quale sia indicata la categoria "Ciechi civili" ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).

Analogamente, per la categoria dei "Ciechi di guerra" è sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze - Direzione Generale dei Servizi Vari.

I tempi di erogazione sono contestuali alla presentazione della documentazione.

 Avvertenza:
Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.  L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con esplicita richiesta, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e verbalizza questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito,  è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.".

Riferimenti Normativi

Legge 5 febbraio 2003, n.17 – Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità