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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

  • la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
  • il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
  • la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
  • il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

Per presentare la domanda si deve essere residenti nel Comune

L’istanza è redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica di questo sito ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Saranno allegati in originale, o in copia conforme, tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e dovranno altresì essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Documenti da allegare

-Estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero (Viene rilasciato dal comune italiano di nascita)

-Atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero

-Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta

-Atto di matrimonio dei discendenti in linea retta

-Atto di nascita del richiedente

-Atto di matrimonio (eventuale) del richiedente

-Nel caso in cui la persona sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio

-Atti di nascita (eventuali) dei figli minorenni del richiedente

Allegati - Certificati

-Certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione Attestante che l’antenato non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente del richiedente. Nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo con tutti i cognomi e nomi con cui è indicato negli atti di stato civile. L’eventuale certificato di naturalizzazione straniera deve recare in maniera chiara la data di acquisto della cittadinanza straniera (altrimenti sarà necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento) che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, ovvero ascendente del richiedente.

Se il rivendicante è a conoscenza di una eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui occorrerà il certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con menzione chiara della data di acquisto della cittadinanza straniera.

-Certificato rilasciato dalla Autorità diplomatica o consolare italiana attestante che né gli antenati in linea retta, né il richiedente, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Tale documentazione generalmente viene richiesta alla Rappresentanza italiana direttamente dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente, si procederà a verificarne l’autenticità e saranno svolte adeguate indagini anche presso il Comune italiano di origine, o di ultima residenza, dell’antenato italiano emigrato all’estero, o presso il Comune di Roma.

Allegati - Altro

-Passaporto valido del richiedente, con regolare visto per il computo dei 3 mesi

-Documentazione comprovante la regolarità/validità del soggiorno indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

Per soggiorni superiori a tre mesi:

-originale del permesso di soggiorno, rilasciato a seguito di richiesta presentata con apposito kit.

Per soggiorni inferiori a tre mesi:

-timbro di ingresso apposto dall’Autorità di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia, se provenienti direttamente dal Paese di origine o da altro Paese NON aderente agli accordi di Schengen;

-dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per coloro che provengono da Paesi dell’area Schengen.

Caratteristiche dei documenti da allegare

Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, ("Inteiro Teor" per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.).

Nel caso in cui l’avo fosse nato prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia), al posto dell’estratto di nascita o di matrimonio dell’avo, potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia, con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.

Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, presente nello Stato di origine.

Se gli atti sono rilasciati, invece, da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, occorrerà l’apposizione della Apostille.

All’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata o apostillata (a seconda della adesione o meno dello Stato alla Convenzione dell’Aja).

I documenti devono sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali "alias".

ulteriori precisazioni e casi

 La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, ma partire dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), anche per via femminile.

  • Le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana.
  • Condizione essenziale è che l’avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia).
  • Qualora fosse nato prima (quindi in uno degli Stati preunitari), è necessario, affinché possa trasmettere la cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e che non si sia naturalizzato straniero prima di tale data. Per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 1920.
  • Il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione (cioè ha acquistato la cittadinanza straniera perdendo quella italiana), conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione. Fino al 1° luglio 1912, infatti, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana, in quanto seguiva le medesime sorti del genitore.
  • Condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", è la dimostrazione inequivocabile, comprovata da documentazione, della discendenza dall’avo cittadino italiano. Verranno, pertanto, valutate le discordanze delle generalità nei vari atti emessi all’estero allo scopo di stabilire con certezza la discendenza dall’avo italiano. Qualora siano riscontrate discordanze che non consentano una ricostruzione sicura della discendenza da avo italiano, ne sarà data comunicazione al richiedente che, se ricorrono i presupposti, potrà procedere eventualmente alla rettifica degli atti presso le Autorità straniere.
  • Per l’eventuale variazione anagrafica dello stato civile (celibe/nubile), occorre che il richiedente produca un certificato di stato libero tradotto e legalizzato.

Attenzione: l’Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant’altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina de 1987, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja.

informazioni generali sugli atti da presentare

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente l'«apostille» oppure gli stessi siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille»comporta il rigetto dell’istanza.

Allo stesso modo, le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi le traduzioni saranno fatte valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioé un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di  Mario Rossi , il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell’atto di nascita del  padre è invece Giuseppe Rosso , non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).

Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'acquisizione da parte dell’ufficio di tutta la documentazione necessaria alla pratica della cittadinanza italiana, salve legittime sospensioni per acquisire la documentazione presso le Autorità Consolari, a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

Quando tutti gli accertamenti abbiano dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA A CHI VI HA RISIEDUTO ININTERROTTAMENTE DALLA NASCITA FINO ALLA MAGGIORE ETÀ:

 Il decreto “del Fare” [1] ha introdotto due novità importanti sull’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri: ai fini del requisito di residenza legale ininterrotta dalla nascita fino alla maggiore età, al neo diciottenne non sono imputabili inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione. Il possesso del requisito può essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Le regole base

La nostra legge sull’attribuzione della cittadinanza [2] prevede che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può diventare cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Il che significa che, per diventare cittadino italiano, il soggetto nato da genitori stranieri deve rispettare i seguenti presupposti:

1. essere nato in Italia

2. avervi risieduto ininterrottamente da 0 fino a 18 anni;

3. aver richiesto, all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, la cittadinanza italiana nell’anno che va dal compimento della maggiore età fino ai 19 anni (in pratica, prima del compimento del 19° anno di età).

In passato alcuni Comuni hanno rilevato che genitori stranieri non hanno inserito, o lo hanno fatto in ritardo, i figli nel proprio permesso di soggiorno o alla loro iscrizione all’anagrafe. Per evitare pregiudizi ai minori nati e cresciuti in Italia e che, qui, hanno anche conseguito regolari titoli di studio, è intervenuta la riforma di cui si è anticipato in apertura.

Inadempimenti sterilizzati

In particolare, il decreto del Fare consente, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, di dimostrare con ogni altra documentazione il possesso dei requisiti per la cittadinanza.

A riguardo, la circolare del Ministero dell’Interno [3] dispone che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza ove vi sia documentazione in grado di dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (per esempio attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, eccetera). L’iscrizione anagrafica dovrà essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita.

Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia.

Infine, la legge ora impone agli ufficiali di Stato civile di comunicare al neo-diciottenne straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di ottenere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.

In mancanza della comunicazione, l’interessato potrà, in ogni tempo, manifestare la sua volontà di acquistare la cittadinanza italiana.

note

[1] Art. 33 Dl 69/2013.

[2] Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza, Art. 4, comma 2, cosiddetto principio ius soli.

[3] Circolare del ministero dell’Interno n.22 del 7 novembre 2007

 

Link Esterni

Rifermenti Normativi

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132

Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana